Art. 2.
(Riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione specialistica).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, per tutta la durata legale del corso di formazione, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 5.000 euro ai medici che hanno conseguito il titolo di specializzazione frequentando, a tempo pieno, i relativi corsi e ottenendo il relativo diploma di specializzazione presso le università dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991.
      2. Il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfetario, per tutta la durata legale del corso di formazione, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 2.000 euro ai medici che hanno conseguito il titolo di specializzazione frequentando, a tempo parziale, i relativi corsi e ottenendo il relativo diploma di specializzazione presso le università dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991.
      3. Alla borsa di studio di cui ai commi 1 e 2 accedono esclusivamente i medici che, alla data di entrata in vigore della

 

Pag. 4

presente legge, hanno presentato regolare domanda giudiziaria per il riconoscimento economico retroattivo degli anni di formazione specialistica e il cui ricorso è ancora pendente. Sulle somme corrisposte ai sensi del presente articolo non sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
      4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce le modalità per la corresponsione della borsa di studio di cui ai commi 1 e 2.